(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 30 marzo 2005) IL PRESIDENTE Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) che all'Art. 1, comma 39 cosi' dispone: «Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalita' di cui ai commi da 21 a 53 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53»; Considerato comunque che, le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilita' interno per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, comma secondo della Costituzione; Visto l'Art. 2, comma 58, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, che prevede che: «Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli posti dal legislatore statale con le norme sul patto di stabilita' interno per gli enti territoriali, l'amministrazione regionale, sentita l'assemblea delle autonomie locali, con regolamento da adottarsi entro il 31 marzo 2005, individua gli enti locali tenuti al rispetto del patto medesimo, determina i criteri e le modalita' per il concorso degli stessi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita, tenuto conto delle peculiarita' degli enti tenuti al rispetto del patto e definisce altresi', laddove non diversamente disposto, le modalita' per l'erogazione dei trasferimenti agli enti locali»; Visto l'Art. 2, comma 59, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, che cosi' dispone: «L'amministrazione regionale per il tramite della direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, d'intesa con la direzione centrale risorse economiche e finanziarie e con la direzione centrale programmazione e controllo, attiva il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno, attraverso delle rilevazioni, con modalita' e termini fissati nel regolamento di cui al comma 58»; Visto il decreto n. 096/Pres. del 30 marzo 2004, con il quale sono stati individuati per l'anno 2004 i criteri e le modalita' per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione al patto di stabilita' e crescita, avendo riguardo delle peculiarita' degli enti stessi; Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'individuazione dei criteri e delle modalita' per il concorso delle province, dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione al patto di stabilita' e crescita, per l'anno 2005 e ad attivare il monitoraggio dei connessi adempimenti; Ritenuto, altresi', per esigenze di continuita', di dover estendere le regole del patto previste per l'anno 2005 anche agli anni 2006 e 2007; Tenuto conto di quanto emerso in sede di tavolo tecnico regionale di concertazione da parte dei rappresentanti dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M.; Considerato, che con la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 e' stata prevista la modificazione delle comunita' montane della Regione con la soppressione dei dieci precedenti enti e l'istituzione di quattro nuove comunita' e per la zona del Carso il trasferimento delle funzioni prima esercitate dall'omonima comunita' alle province di Gorizia e di Trieste; Ritenuto, pertanto di dover escludere per l'anno 2005 dalle regole del patto di stabilita' le comunita' montane della Regione, in considerazione del fatto che non e' possibile avere, per il 2005, un esercizio finanziario di riferimento per operare i calcoli relativi al patto di stabilita', considerato che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2003 e quindi solo per nove mensilita' anziche' dodici; Tenuto conto, inoltre, che le Unioni di comuni tuttora esistenti ed operanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia non raggiungono il limite di popolazione di 10.000 abitanti; Ritenuto, pertanto, di dover escludere per l'anno 2005 dalle regole del patto di stabilita' anche le Unioni di comuni; Sentita l'Assemblea delle autonomie locali che, all'unanimita', si' e' espressa favorevolmente nella seduta del 16 marzo 2005; Visto l'Art. 42 dello Statuto speciale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 568 del 18 marzo 2005; Decreta: E' approvato il «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita' per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalita' per l'attivazione del connesso monitoraggio», nel testo allegato nel presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 22 marzo 2005 ILLY