(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 13 del 30 marzo 2005)

                            IL PRESIDENTE

    Vista  la  legge  30 dicembre  2004, n. 311 - Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2005)  che  all'Art. 1, comma 39 cosi' dispone: «Per gli
enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalita' di cui
ai  commi da  21  a  53  le  regioni a statuto speciale e le province
autonome  di  Trento  e Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse
attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme
di  attuazione.  Qualora  le predette regioni e province autonome non
provvedano  entro  il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli
enti  locali  dei  rispettivi  territori,  le  disposizioni di cui ai
commi da 21 a 53»;
    Considerato  comunque  che, le disposizioni contenute nelle leggi
statali  relative  al  patto  di  stabilita'  interno  per  gli  enti
territoriali  costituiscono  principi  fondamentali del coordinamento
della  finanza  pubblica  ai  sensi  degli  articoli 117 e 119, comma
secondo della Costituzione;
    Visto  l'Art. 2, comma 58, della legge regionale 2 febbraio 2005,
n. 1, che prevede che: «Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli
posti  dal  legislatore  statale con le norme sul patto di stabilita'
interno  per  gli  enti  territoriali,  l'amministrazione  regionale,
sentita  l'assemblea  delle  autonomie  locali,  con  regolamento  da
adottarsi entro il 31 marzo 2005, individua gli enti locali tenuti al
rispetto  del  patto medesimo, determina i criteri e le modalita' per
il  concorso  degli  stessi  alla  realizzazione  degli  obiettivi di
finanza  pubblica  adottati  con  l'adesione al patto di stabilita' e
crescita,  tenuto  conto  delle  peculiarita'  degli  enti  tenuti al
rispetto  del  patto  e  definisce altresi', laddove non diversamente
disposto,  le  modalita' per l'erogazione dei trasferimenti agli enti
locali»;
    Visto  l'Art. 2, comma 59, della legge regionale 2 febbraio 2005,
n.  1, che cosi' dispone: «L'amministrazione regionale per il tramite
della  direzione  centrale  relazioni  internazionali,  comunitarie e
autonomie   locali,   d'intesa  con  la  direzione  centrale  risorse
economiche e finanziarie e con la direzione centrale programmazione e
controllo, attiva il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto
di  stabilita' interno, attraverso delle rilevazioni, con modalita' e
termini fissati nel regolamento di cui al comma 58»;
    Visto  il  decreto  n.  096/Pres. del 30 marzo 2004, con il quale
sono  stati  individuati per l'anno 2004 i criteri e le modalita' per
il  concorso  delle province e dei comuni con popolazione superiore a
5.000  abitanti  della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di
finanza   pubblica  tramite  l'adesione  al  patto  di  stabilita'  e
crescita, avendo riguardo delle peculiarita' degli enti stessi;
    Ritenuto,  pertanto,  di  dover  procedere all'individuazione dei
criteri  e delle modalita' per il concorso delle province, dei comuni
con  popolazione  superiore  a  3.000  abitanti  della  Regione, alla
realizzazione  degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione
al  patto  di stabilita' e crescita, per l'anno 2005 e ad attivare il
monitoraggio dei connessi adempimenti;
    Ritenuto,   altresi',  per  esigenze  di  continuita',  di  dover
estendere  le  regole  del  patto previste per l'anno 2005 anche agli
anni 2006 e 2007;
    Tenuto conto di quanto emerso in sede di tavolo tecnico regionale
di   concertazione   da   parte   dei  rappresentanti  dell'A.N.C.I.,
dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M.;
    Considerato,  che  con la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33
e'  stata  prevista  la  modificazione  delle comunita' montane della
Regione con la soppressione dei dieci precedenti enti e l'istituzione
di  quattro  nuove comunita' e per la zona del Carso il trasferimento
delle  funzioni prima esercitate dall'omonima comunita' alle province
di Gorizia e di Trieste;
    Ritenuto,  pertanto  di  dover  escludere  per  l'anno 2005 dalle
regole del patto di stabilita' le comunita' montane della Regione, in
considerazione  del fatto che non e' possibile avere, per il 2005, un
esercizio  finanziario  di riferimento per operare i calcoli relativi
al patto di stabilita', considerato che hanno iniziato ad operare dal
1° aprile 2003 e quindi solo per nove mensilita' anziche' dodici;
    Tenuto  conto, inoltre, che le Unioni di comuni tuttora esistenti
ed  operanti  nella  Regione Friuli-Venezia Giulia non raggiungono il
limite di popolazione di 10.000 abitanti;
    Ritenuto,  pertanto,  di  dover  escludere  per l'anno 2005 dalle
regole del patto di stabilita' anche le Unioni di comuni;
    Sentita  l'Assemblea  delle autonomie locali che, all'unanimita',
si' e' espressa favorevolmente nella seduta del 16 marzo 2005;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto speciale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 568 del
18 marzo 2005;
                              Decreta:

    E'  approvato il «Regolamento per la determinazione dei criteri e
delle  modalita'  per  il  concorso  delle  province e dei comuni con
popolazione   superiore  a  3.000  abitanti  della  Regione,  per  la
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  adottati  con
l'adesione  al patto di stabilita' e crescita e per la fissazione dei
termini   e   delle   modalita'   per   l'attivazione   del  connesso
monitoraggio»,  nel  testo  allegato nel presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 22 marzo 2005
                                ILLY